Per definire il Lavoro Autonomo Occasionale è necessario chiarirne preventivamente le caratteristiche.
L’art. 2222 c.c. stabilisce il “contratto di lavoro autonomo” come “contratto d’opera” con “l’impegno contrattuale di una persona che si obbliga a realizzare un’opera o a prestare un servizio”:
1. a fronte della corresponsione di un corrispettivo prestabilito;
2. in autonomia, quanto a modi e tempi di svolgimento della prestazione;
3. senza vincolo di subordinazione né coordinamento, ovvero non svolta nell’ambito del ciclo produttivo del Committente;
4. con lavoro prevalentemente proprio.
Caratteristiche del Lavoro Autonomo Occasionale
Questo tipo di prestazione si distingue dal Lavoro Autonomo per essere un’attività lavorativa caratterizzata dall’Occasionalità, con assenza di Abitualità, Professionalità e Continuità.
In generale, un’attività si definisce “occasionale” per sottrazione, come attività NON programmata e NON abituale, ma resa in via eccezionale.
In particolare per “occasionalità” si intende un’attività in cui:
1. non è enumerabile un numero predefinito di servizi prestati o opere realizzate;
2. non è definita monetariamente dall’ammontare del corrispettivo;
3. non è caratterizzata da un periodo temporale previsto dalle norme;
4. vi è assenza del rapporto di subordinazione e coordinamento con il Committente.
Quando serve aprire la Partita Iva
Il Lavoro Autonomo Occasionale si differenzia dal Lavoro Autonomo non per la tipologia o il carattere della prestazione, quanto per la sua natura episodica e NON professionalmente organizzata.
Ciò significa che questo tipo di prestazioni non consentono la pubblicizzazione dell’attività tramite sito web, utilizzo dei social, Advertising, volantini, biglietti da visita o qualsiasi altra modalità pubblicitaria.
In questo caso, verrebbe a mancare il principio dell’occasionalità, caratterizzandosi invece come un esercizio professionale strutturato che richiede l’apertura di Partita IVA.
Ne deriva che il Lavoro Autonomo Occasionale non può e non deve essere considerato alternativo al Lavoro Autonomo con Partita IVA.
Fino all’anno 2015, l’art. 61 c.c. (Legge Biagi) aveva definito i limiti precisi per lo svolgimento del Lavoro Autonomo Occasionale:
1. l’importo massimo del compenso percepito dal lavoratore non doveva superare la somma complessiva di 5.000 euro lordi nel corso dell’anno solare;
2. la collaborazione con lo stesso committente doveva avere durata massima 30 giorni nel corso dell’anno solare.
Questa Legge è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015 per effetto dell’entrata in vigore del D. Lgl. 81/2015.
Chi non può usufruire del Lavoro Autonomo Occasionale?
Sono esclusi i soggetti la cui attività professionale richieda l’iscrizione ad un Ordine o un Albo specifico.
Inquadramento Fiscale e Previdenziale
Anche se Occasionale, l’attività resta sotto l’aspetto esecutivo sempre una prestazione di Lavoro Autonomo, con obblighi sia per il Committente che per il Prestatore.
Approfondimento sull’inquadramento fiscale e previdenziale in questo articolo.