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Fattura Elettronica: la normativa dal 2019

Fattura Elettronica o Fattura Cartacea?” questa è una delle domande più gettonate che ricevo per mail e nel mio Gruppo Facebook! Non sei ancora nel Gruppo?              

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In verità, l’obbligo della Fattura Elettronica, a seguito di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, indistintamente dal fatturato, è stato introdotto dal 1° gennaio 2019, a seguito della Legge di Bilancio 2018.

A partire da quella data, quindi, non era più possibile emettere Fatture Cartacee, ma solo Fatture Elettroniche, da trasmettere elettronicamente ai propri clienti tramite il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate

Rimanevano esonerati tutti coloro che rientravano nel Regime Forfettario, che potevano, a loro discrezione, decidere la modalità di fatturazione, cartacea o elettronica, seguendo le disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Fattura Elettronica 2023: cosa cambia?

Dal 1° luglio 2022 si è parlato tantissimo dell’introduzione della Fatturazione Elettronica obbligatoria anche per i Forfettari, che ha creato non poca confusione tra le Partite Iva interessate.

Perché l’obbligatorietà non riguarderà, almeno fino al 2024, tutti coloro che sono in Regime Forfettario.

Solo da quella data in poi tutte le Partite Iva, senza distinzione, saranno obbligate a inviare la documentazione tramite SdI.

Scopriamo, quindi, chi sono coloro che potranno continuare a scegliere liberamente, anche nel 2023, la modalità di emissione da utilizzare per la propria fatturazione.

Obbligo di emissione della Fattura Elettronica

Il D.L. n. 36/2022, del 1° luglio 2022, ha introdotto “l’obbligo di fatturazione elettronica in maniera generalizzata a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano“.

Il Decreto applicava, però, un criterio selettivo, stabilendo che il passaggio alla Fatturazione Elettronica Obbligatoria sarebbe avvenuto in due tempi differenti:

  • dal 1° luglio 2022 per Professionisti e Ditte Individuali (Artigiani e Commercianti) in Regime Forfettario che nell’anno precedente (il 2021) avevano avuto un fatturato superiore a 25.000€;
  • dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.

Chi non è obbligato alla Fattura Elettronica nel 2023

Già nel Decreto era quindi sottolineato che fino al 31 dicembre 2023 avrebbero potuto continuare a emettere Fattura Cartacea le Partite Iva Forfettarie che nell’anno precedente (2021) avessero percepito ricavi inferiori a 25.000 €.

In questo caso l’obbligo di fatturazione non scatterà fino al 1° gennaio 2024.

Il chiarimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate

Tutto ciò è stato ulteriormente confermato tramite una FAQ pubblicata il 22 dicembre 2022 dall’Agenzia delle Entrate.

Il chiarimento precisa, infatti, che i contribuenti in Regime Forfettario che nel 2022 avessero superato il tetto indicato dalla normativa, non sono obbligati alla Fatturazione Elettronica nel 2023.

In sostanza, l’Agenzia delle Entrate conferma il NON obbligo alla Fattura Elettronica per le Partite Iva in Regime Forfettario:

  • con ricavi o compensi inferiori alla soglia dei 25.000 € nel 2021.

Chi ha registrato ricavi inferiori a 25.000 euro nel 2021 potrà continuare a scegliere liberamente la modalità di emissione delle proprie fatture. 

Quali obblighi per chi ha aperto la Partita Iva nel 2022, o la aprirà nel 2023? 

Per tutto quanto scritto, chi avesse aperto la Partita Iva nel 2022, o la aprirà nel 2023, utilizzando il Regime Forfettario, NON ha alcun obbligo di emettere le Fatture Elettroniche; anche se può comunque scegliere di farlo.

Ovviamente questo “esonero” temporaneo riguarda solo i Forfettari, mentre chi utilizza il Regime Ordinario è sempre obbligato all’emissione delle Fatture in formato Elettronico.

Quale Software di Fatturazione Elettronica scegliere

La Fatturazione Elettronica è una modalità di invio e ricezione delle fatture tramite un software gestionale che crea file digitali in formato XML (eXtensible Markup Language).

Il D.L. n. 36/2022 non indica preferenza per il software che può, dunque, essere scelto a discrezione del contribuente.

Nel mercato esistono tantissimi software, alcuni molto intuitivi, che permettono una prima configurazione dei principali parametri, che verranno poi applicati su tutte le fatture, come il Regime Fiscale, la Cassa Previdenziale ecc…

Una volta creata la Fattura, questa potrà essere inviata con un click al Sistema di Interscambio (SdI), gestito direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

Lo SdI può essere visto come una sorta di “postino” che ha il compito di ricevere la Fattura e inoltrarla al destinatario.

Se non vengono eseguiti questi passaggi, la Fattura verrà considerata non emessa.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, nell’area “Fatture e Corrispettivi” un software gratuito per la compilazione delle Fatture Elettroniche.

Come funziona il Sistema di Interscambio (SdI)

In poche parole, lo SdI verifica se il documento sia stato adeguatamente compilato

Nelle Fatture Elettroniche, infatti, i dati da riportare sono gli stessi obbligatori delle Fatture Cartacee:

  • gli estremi identificativi del fornitore e del cliente;
  • il numero e la data della fattura ;
  • la descrizione della natura, quantità e qualità del bene ceduto o del servizio prestato;
  • l’imponibile, l’aliquota e l’Iva.

In più, va aggiunto l’indirizzo telematico (Codice Destinatario) dove il cliente preferisce che venga consegnata la fattura.

Lo SdI, dopo il controllo, consegna la fattura comunicando anche la “ricevuta di recapito” a chi ha trasmesso il documento.

Il tempo di questa operazione può variare: da pochi minuti a 5 giorni (tempo massimo), nel caso in cui il numero di fatture che stanno pervenendo al SdI in quel momento sia cospicuo.

Nel caso in cui lo SdI “scarti” la Fattura Elettronica, ci sono 5 giorni di tempo per reinviare la fattura corretta, senza sanzioni.

Fattura Elettronica: i termini di emissione

Ricevo molte domande inerenti i termini per emettere e inviare una Fattura Elettronica.

“La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”: così afferma l’art. 21 del D.p.r. n. 633/72.

Questo significa che, nel caso di Fatture Elettroniche:

  • la data di emissione della Fattura è quella riferita all’effettuazione dell’operazione (esattamente come per le fatture cartacee).

In più, il D.L. n. 34/2019 indica 12 giorni per l’invio della Fattura Elettronica allo SdI dalla data dell’emissione.

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2 thoughts on “Fattura Elettronica: la normativa dal 2019

  1. Grazie per i dettagli, tutto molto chiaro come sempre Laura!
    La domanda che rimane è: c’è qualche rumor per cui per le P. Iva forfettarie dal 1 gennaio 2024 cada questo obbligo di fattura elettronica a tutti? anche privati? E’ una bella seccatura anche perché comporta di dover continuamente verificare che le fatture non siano state rifiutate dallo SDI entro 5 giorni, altrimenti sanzioni da pagare! In pratica bisogna fare un continuo lavoro di segretariato fra caricare anagrafiche, emettere fatture elettroniche e controllare che siano state accettate dallo SDI. Mica tutti hanno una segreteria…
    Grazie

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