L’Imposta di Bollo da 2,00€ sulle Fatture Elettroniche come e quando va pagata?
Il dubbio nasce perché molti sono soliti pensare al contrassegno adesivo della marca da bollo acquistabile presso un rivenditore autorizzato, come il tabaccaio, e da applicare sulla fattura di carta.
Con l’obbligo di Fatturazione Elettronica anche l’Imposta di Bollo non è più applicabile in maniera tradizionale, ma va pagata elettronicamente.
Facciamo, però, prima un passo indietro per capire chi è obbligato all’applicazione della marca da bollo e, in quali casi, invece, non è necessario apporla ai documenti fiscali.
Chi deve applicare l’Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche
Secondo il DPR 642/1972, sono soggetti all’Imposta di Bollo, pari a 2,00€, gli atti, i documenti, le ricevute, le quietanze e le fatture – non soggette ad Iva -, se di importo superiore a 77,47€ .
Quindi il Bollo Non si applica su:
- fatture di importo inferiore a 77,47€;
- operazioni imponibili ad IVA, come fatture per prestazione servizi/cessione di beni nel Regime Ordinario.
Le fatture dei Forfettari sono escluse da Iva, quindi scontano l’Imposta di Bollo.
A partire dal 1° gennaio 2024 anche costoro sono obbligati alla Fatturazione Elettronica, assolvendo l’Imposta di Bollo esclusivamente in via telematica.
Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche: le novità
Come si appone il bollo su una fattura che non è cartacea, bensì elettronica?
Per farlo è necessario che il contribuente selezioni la relativa voce “SI” al campo “Bollo virtuale” nel software di Fatturazione Elettronica prescelto.
L’Agenzia delle Entrate elabora automaticamente, a cadenza trimestrale, le Fatture Elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente il bollo da pagare.
Appariranno due elenchi con gli estremi delle Fatture Elettroniche soggette al bollo emesse nel trimestre solare di riferimento:
- Elenco A: fatture e documenti elettronici emessi assoggettati a Imposta di Bollo (campo “Bollo virtuale” a “SI”);
- Elenco B: fatture assoggettabili a Imposta di Bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (elenco modificabile).
Questo passaggio è molto importante perché permette di confermare o meno i dati contenuti negli elenchi predisposti.
Si possono verificare eventuali dimenticanze nell’assolvimento dell’Imposta di Bollo, oppure, al contrario, eliminare integrazioni non dovute e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Imposta di Bollo su Fatture Elettroniche: come si paga e quando
L’Imposta di Bollo si paga trimestralmente tramite modello F24 scaricabile direttamente dal portale “Fatture e Corrispettivi” dell’area privata dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento può avvenire tramite:
- direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate se è stato comunicato l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente;
- tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
In quest’ultimo caso, i codici da utilizzare sono i seguenti:
- 2521 – Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche – primo trimestre
- 2522 – Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche – secondo trimestre
- 2523 – Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche – terzo trimestre
- 2524 – Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche – quarto trimestre
- 2525 – Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche – sanzioni
- 2526 – Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche – interessi.
Scadenze del pagamento del bollo sulle Fatture Elettroniche
Le scadenze per il versamento dell’Imposta di Bollo sono trimestrali:
- 1° trimestre: 31 maggio;
- 2° trimestre: 30 settembre;
- 3° trimestre: 30 novembre;
- 4° trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo.
Il pagamento può essere rimandato se:
- l’importo da pagare per il primo trimestre è inferiore a 5000€, in questo caso il versamento può essere fatto entro il 30 settembre;
- la somma degli importi per primo e secondo trimestre non supera i 5000€, in questo caso il versamento può essere fatto entro il 30 novembre.
Se non si paga l’Imposta di Bollo sulle fatture che hanno l’obbligo, la sanzione può andare da 1 a 5 volte l’Imposta di Bollo, per ciascun documento non in regola, oltre a saldare l’imposta dovuta.
L’Imposta di Bollo fa reddito?
L’onere dell’applicazione dell’Imposta di Bollo spetta a chi emette la fattura, che può richiedere al cliente il rimborso dell’imposta stessa, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nell’interpello n. 428/2022 del 12 agosto 2022.
In entrambi i casi – sia che l’Imposta di Bollo venga riaddebitata oppure no – il bollo dovrà essere sempre pagato da chi emette la fattura.
Il mio consiglio è, quindi, di riaddebitarlo al cliente ottenendo così il rimborso del costo dell’imposta.
Nel caso in cui l’Imposta di Bollo venga riaddebitata al cliente costituisce parte integrante del compenso, concorrendo alla determinazione forfettaria del reddito, come spiego in questo mio articolo.
Hai altre domande?
Se hai altre domande puoi consultare la guida aggiornata “L’Imposta di Bollo sulle Fatture Elettroniche”, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Oppure puoi entrare nella mia Community gratuita per farmi tutte le domande che desideri su questo argomento o sul Fisco in generale.