L’imposta di Bollo si configura come una parte integrante del compenso, facendo reddito?
Secondo il DPR 642/1972, sono soggetti all’Imposta di Bollo, pari a € 2,00, gli atti, i documenti, le ricevute, le quietanze e le fatture -non soggette ad Iva-, se di importo superiore a € 77,47.
Come è noto le fatture dei Forfettari sono escluse da Iva, quindi scontano l’Imposta di Bollo.
Ma tale Imposta ha valenza ai fini del calcolo del Reddito?
Se sì, in quali casi?
Imposta di bollo: è parte integrante del compenso?
La risposta a tale quesito è emersa nell’interpello n. 428/2022 dell’Agenzia delle Entrate, del 12 agosto 2022, fatto da un contribuente in Regime Forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014.
Quest’ultimo domanda chiarimenti circa l’assoggettabilità o meno a tassazione dell’Imposta di Bollo addebitata in fattura dai soggetti Forfettari ai propri clienti.
Il dubbio nasce dall’interpretazione dell’articolo 1, comma 64 della legge n. 190/2014. Qui il legislatore, riguardo ai Regimi Forfettari (denominati “I soggetti di cui al comma 54”), in merito agli importi incassati o alle somme percepite, scrive testualmente:
“I soggetti di cui al comma 54 determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività nella misura indicata nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata”.
Il contribuente presuppone che l’Importo del Bollo sulle fatture emesse, addebitato al cliente, non debba essere ricompreso nella nozione di “ammontare dei ricavi o dei compensi“.
E che quindi non debba considerare l’Imposta di Bollo come un ricavo imponibile ai fini del calcolo della determinazione forfettaria del Reddito.
Regime Forfettario: l’imposta di bollo fa reddito?
Nella risposta dell’Agenzia delle Entrate, in via preliminare, l’Ente precisa che non è in discussione la corretta applicazione dell’Imposta di Bollo, riassunta in questo articolo.
Allo stesso modo, rimane invariata la disciplina agevolativa in esame, ovvero il Regime Forfettario.
L’Agenzia delle Entrate fa un’ulteriore precisazione: i contribuenti in Regime Forfettario rientrano tra i soggetti obbligati all’assolvimento dell’Imposta di Bollo, non addebitando l’IVA in rivalsa.
Ne deriva che le fatture sono soggette all’Imposta di Bollo sin dall’origine: ossia al momento della loro formazione, quando la somma indicata è superiore a 77,47, secondo l’articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte prima, del Dpr n. 642/1972.
II riaddebito al cliente dell’imposta di bollo
Riassumendo: le spese sostenute nello svolgimento dell’attività di impresa, arte o professione rilevano in base alla percentuale di redditività attribuita all’attività effettivamente esercitata.
L’obbligo di corrispondere la predetta Imposta di Bollo è in via principale a carico del prestatore d’opera, ma quest’ultimo potrebbe chiedere al cliente il rimborso dell’imposta.
In tale ipotesi, il riaddebito al cliente dell’Imposta di Bollo fa parte integrante del compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi.
Ne deriva che l’Imposta di Bollo costituisce parte integrante del compenso del professionista/imprenditore. Concorrendo alla determinazione forfettaria del reddito, secondo quanto disposto dall’articolo 1 comma 64 della legge n. 190 del 2014.
Questa interpretazione, sottolinea l’Agenzia delle Entrate, è in linea con quanto già scritto nel paragrafo 3.3 della Circolare n. 5/E del 14 maggio 2021, riguardante la modalità di calcolo ed erogazione dei contributi a fondo perduto del periodo Covid.
Già in quel caso veniva chiarito che assumono rilevanza, ai fini del calcolo dell’ammontare dei ricavi, anche le spese addebitate al cliente da parte dei professionisti o imprenditori per l’Imposta di Bollo.
(Possibili) conseguenze del riaddebito di bollo
Se l’Imposta di Bollo si configura come una parte integrante del compenso, trasformandosi in ricavo imponibile, i contribuenti che non hanno considerato l’importo nella determinazione forfettaria, per l’anno d’imposta 2021 e per i precedenti, saranno costretti a riaprire le Dichiarazioni dei Redditi.
Per coloro che emettono un numero rilevante di fatture, la rettifica del reddito con la maggiorazione dell’Imposta di Bollo, potrebbe determinare la fuoriuscita dal Regime Forfettario.