Contributo a Fondo Perduto maggio Artigiani e Commercianti. Istanza telematica Agenzia Entrate dal 15 giugno

Contributo a Fondo Perduto minimo 1.000 euro per Imprese, Artigiani e Commercianti 

L’art. 25 del D.L. 19/05/2020 n. 34, Decreto Rilancio, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, riconosce un Contributo a Fondo Perduto “esentasse” a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di Partita Iva.
In sostanza possono richiedere il Contributo a Fondo Perduto:

  1. i lavoratori autonomi titolari di Partita Iva, purché iscritti in Camera di Commercio, indipendentemente dal Regime contabile adottato, quindi anche i Forfettari 
  2. tutte le Società e le imprese Cooperative
  3. le Associazioni tra Professionisti di cui all’art.5 c.3, lett.c), TUIR
  4. i soggetti che producono Reddito agrario, in qualsiasi forma
  5. gli Enti non commerciali che esercitano anche attività di impresa

Il contributo spetta esclusivamente ai predetti soggetti con ricavi (art. 85 c.1, lett.a) e b) TUIR) o compensi (art. 54 c.1, TUIR) non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.   

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 
Le operazioni si devono intendere al netto dell’Iva.

Il contributo spetta anche in assenza della predetta condizione ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, per un importo pari almeno alla soglia minima di 1.000 euro per le Persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle Persone fisiche.

Il contributo non spetta, in ogni caso:

  1. ai soggetti la cui attività sia cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  2. ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 (Professionisti iscritti Gestione Separata Inps)  e 38 (lavoratori dello spettacolo) del DL 17/03/20, n. 18, conv. dalla L 24/04/20, n. 27;
  3. Professionisti iscritti alle Casse di previdenza obbligatoria e ai lavoratori dipendenti.
  4. a coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo NON esercitate abitualmente (Prestazioni Occasionali)

Attenzione: Il contributo non spetta se il richiedente ha una Partita Iva con data di inizio attivitàsuccessiva al 30 aprile 2020.

Contributo a Fondo Perduto: come si calcola?

L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 20% per i soggetti con ricavi/compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo d’imposta 2019;
  • 15% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel 2019;
  • 10% per i soggetti con ricavi/compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel 2019.

L’ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).
In assenza dei dati relativi all’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, si intenderà che l’importo è pari a zero: questo può accadere, ad esempio, se l’attività è iniziata successivamente al mese di aprile 2019. 
In tali casi, l’importo del contributo sarà pari a quello minimo previsto.

Per soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 31/12/2018, ovvero che abbiano la sede nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza, il contributo è determinato come segue:

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza si applicherà la percentuale del 20, 15 o 10 per cento a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (con il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
  • nel caso in cui, invece, tale differenza risulti positiva o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Contributo a Fondo Perduto: come ottenerlo?

Per ottenere il Contributo a Fondo Perduto è necessario presentare un’Istanza all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, utilizzando il Modello: 

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.

L’istanza può essere presentata a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

La trasmissione del Modello può essere effettuata tramite il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti richiedenti, abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia. 
Oppure la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un Intermediario abilitato.

Nell’istanza deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. 

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.
Entro 7 giorni dalla data della ricevuta di presa in carico è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi del rigetto.

In considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale, il contributo è concesso sotto condizione risolutiva.
L’Agenzia Entrate procede al controllo  dei dati dichiarati e recupera il contributo non spettante, irrogando sanzioni e interessi.
L’atto di recupero può essere notificato entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo.
Si applicano le previsioni di cui al 316-ter Codice Penale (Circ. 15/E Agenzia Entrate del 13/06/2020).

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