Rinvio al 30 giugno dei versamenti di Iva, Ritenute, Inps e Inail.
Scadenze previste nei mesi di aprile e maggio di Iva, Ritenute, Inps e Inail rinviate in caso di riduzione del fatturato.
È stato ampliato nel Decreto Liquidità (DL. 8/4/20 n° 23) il periodo di sospensione delle scadenze fiscali e contributive, già preannunciato dal Governo, previste nei mesi di aprile e maggio.
Infatti il Dl., all’art. 18, prevede una sospensione per imprenditori e professionisti dei versamenti in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi a:
a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale
b) Imposta su Valore Aggiunto (Iva)
c) contributi previdenziali e assistenziali (Inps)
d) Inail
Chi potrà sospendere i versamenti fiscali e contributivi?
L’art.18 individua i beneficiari della sospensione/rinvio in due categorie:
- Imprenditori e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 che hanno subìto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del 2019, e nel mese di aprile 2020 rispetto al aprile 2019, potranno sospendere, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020 i versamenti di imposte e contributi.
- Imprenditori e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nell’anno 2019 dovranno invece dimostrare una riduzione di fatturato/corrispettivi di almeno il 50%.
- Per imprenditori e professionisti che hanno il domicilio fiscale o la sede legale/operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione opera a prescindere dal volume dei ricavi dell’anno 2019, sempre che si dimostri una riduzione del fatturato di almeno il 33% per i rispettivi mesi.
- I versamenti sono sospesi anche per coloro che avessero intrapreso la loro attività di impresa o professionale successivamente al 31 marzo 2019.
Quando si dovranno versare imposte e contributi sospesi?
Tutti i versamenti sospesi nei mesi di aprile e maggio dovranno essere effettuati, a scelta, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere sempre dal 30 giugno 2020.
La sospensione e il rinvio del pagamento di imposte e contributi entro le date previste non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi.